Sulle facoltà del praticante, l'art. 41, comma 12 della disposizione n. 247/2012 è intervenuta sull'argomento: «Nel momento tra andamento del tirocinio tra praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel cambiare registro dei praticanti, purché in godimento del diploma proveniente da laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale Con sostituzione dell'avvocato https://avvocatopenalistaromano.com/studio-legale-penale-roma.html?index_php??start=1000&limit=100&start=3200